Iscrizione Albo Intermediari
La BIOMA S.R.L. è iscritta all’Albo degli Intermediari nella Categoria 8/C al n. BA09197
(Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione)
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Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010
Intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010, il Comitato Nazionale ha emanato le seguenti deliberazioni:
- Deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010: “Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti”;
- Deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2011 “Entrata in vigore ed efficacia della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010”
- Deliberazione n. 2 del 19 gennaio 2011 “Modulistica per l’iscrizione all’Albo degli intermediari e dei commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”
Dall’esame delle disposizioni di cui sopra risulta quanto segue:
- Le imprese che intendono svolgere l’attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi devono iscriversi all’Albo alla categoria 8 ed essere in possesso dei requisiti di cui alla tabella allegata sotto la lettera A della Deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010;
- Ai sensi di quanto stabilito dal nuovo art. 212, comma 10, così come modificato dal D. Lgs. 205/2010, chi esercita l’attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione deve prestare idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato i cui importi e modalità saranno stabiliti da appositi decreti. In mancanza di tali decreti, si applicano le modalità e gli importi previsti dal Decreto del Ministro dell’ambiente del 8.10.1996;
- La Deliberazione n. 2 del 15.12.2010 prevede delle disposizioni transitorie per coloro che alla data di entrata in vigore della stessa svolgono l’attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione e sono le seguenti:
1. le imprese che svolgono l’attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi al momento dell’entrata in vigore della Deliberazione n. 2 del 15.12.2010 devono presentare domanda di iscrizione entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della Deliberazione n. 1 del 19.1.2011 (19/04/2011);
2. l’incarico di responsabile tecnico può essere assunto dal legale rappresentante dell’impresa, anche in assenza dei requisiti previsti dalla Deliberazione n. 2 del 15.12.2010; tali requisiti dovranno essere soddisfatti entro 3 anni dalla data di iscrizione;
3. al fine di dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività, l’impresa deve attestare (allegato F Del. N. 2 del 15.12.2010) di aver adempiuto all’obbligo di informazione al Sistri ai sensi dell’art. 5 del DM 17.12.2009 o all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 190 del D. Lgs. 152/2006 relativamente all’anno precedente o all’anno nel quale veniva effettuata la domanda di iscrizione all’Albo.
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